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Le spese per la conservazione dell'impianto centrale di riscaldamento, sono a carico di tutti coloro che possono fruire del relativo servizio in rapporto al valore 9ella proprietà individuale di ciascuno (art. 112 3, comma 1, C.c.), a differenza delle spese di esercizio che vanno ripartite in proporzione dell'uso e dell'utilità che ciascuno può realizzare dal servizio comune, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa (art. 1123, comma 2, C.c.) (Cass. 12.11.1997 n. 11152 in RGE, 1998, 311 con nota di DE Trux). Ne consegue che anche i condomini, i cui locali siano privi di radiatori attualmente allacciati all'impianto centrale, sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento secondo la disciplina contenuta nell'art. 1118 C.c. (Cass. 16.2.1977 n. 693; id. 2.8.2001 n. 10560). Al proposito è stato affermato che « Con riguardo all'impianto di riscaldamento installato in un fabbricato condominiale, l'indagine diretta a stabilire se il singolo partecipante, che non usufruisca del servizio di· riscaldamento (nella specie, in quanto proprietario esclusivo di negozi), sia ugualmente comproprietario di detto impianto e, quindi, in applicazione dell'art. 1123 C.c. sia tenuto a concorrere nelle spese inerenti alla conservazione, va condotta in base ai criteri fissati dall'art. 1117 cc. sull'individuazione delle parti comuni dell'edificio, tenuto conto che la comunione di detto impianto, ove debba essere negata in base alla citata norma, può essere riconosciuta, per effetto di diversa previsione del regolamento condominiale, solo se esso abbia natura contrattuale, perché predisposta dall'originario unico proprietario e poi accettato con i singoli atti dì acquisto, ovvero perché adottato con il consenso unanime di tutti i partecipanti, manifestato nelle dovute forme» (Cass. 2.7.1984 n. 3966; Trib.· Milano 10.10.198, Sanel1a c. Cond, via Mugello 7; Cass. 14.2.1977 n. 668).
Ulteriori informazioni potrete richiederle tramite il modulo on-line, o presso lo Studio Amministrativo Monti, tramite appuntemento.