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Completa sostituzione di impianto preesistente
Spese. Ripartizione.
A differenza dell’installazione 2ex novo” di un ascensore in un edificio condominiale sprovvistone (le cui spese vanno suddivise ex art.1123 C.c. proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condòmino), quelle relative alla completa sostituzione dell’impianto già esistente vanno ripartite ex art. 1124 C.c., dettato in tema di manutenzione e ricostruzione delle scale.
Stante l’identità di ratio di tali spese, al pari delle scale l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terreni con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. Ne consegue l’obbligo gravante anche su detti partecipanti – in assenza di diversa convenzione espressa, contenuta in regolamento contrattuale o delibera unanime, che deroghi alla disciplina codicistica – di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proposizione all’utilità che possono in ipotesi trarne (fattispecie decisa nel vigore della disciplina antecedente alla riformulazione degli artt. 1117 e 1124 C.c., introdotta dalla Legge n. 220/2012). (C.c., art. 1117; C.c., art. 1118; C.c., art. 1123; C.c., art. 1124)
Corte di Cassazione Civile – Sez. VI, Ord. 12 settembre 2018, n. 22157
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